La valutazione del rischio rumore e i DPI coerenti

La valutazione del rischio rumore (art. 190, D. Lgs. 81/08) può evidenziare la necessità di utilizzare DPI per la protezione dell’udito durante lo svolgimento di alcune mansioni.

Il datore di lavoro deve quindi scegliere i DPI idonei alla protezione dei propri dipendenti assicurandosi che il loro utilizzo non comporti di per sé un rischio maggiore per la sicurezza e la salute del lavoratore, compromettendo l’udibilità dei segnali di avvertimento e di allarme (segnali di pericolo).

Per questo è necessario effettuare una verifica di udibilità dei segnali di pericolo secondo le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 7731:2009.

La verifica di udibilità

I metodi per la verifica si dividono in:

oggettivi, nei quali sono previste delle misurazioni strumentali

soggettivi, dove è previsto il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella verifica.

Per la verifica oggettiva è necessario disporre delle misurazioni dei rumori di fondo degli ambienti di lavoro e/o delle postazioni rumorose, nel dettaglio la pressione sonora misurata in curva di ponderazione A e i valori di potenza sonora per banda d’ottava o terza d’ottava da confrontare con i valori dei segnali di pericolo.

Metodi oggettivi

Per assicurare l’udibilità la pressione sonora del segnale di pericolo non deve essere inferiore ai 65 dB in tutti i punti dell’area di ricezione del segnale.

Inoltre deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

1. Per le misurazioni del livello di pressione sonora in curva di pesatura A, la differenza tra i due livelli di pressione sonora del segnale di pericolo e del rumore di fondo deve essere maggiore di 15 dB.

2. Per le misurazioni del livello di pressione sonora in banda d’ottava, il livello di pressione sonora del segnale di pericolo deve eccedere in una o più bande d’ottava l’effettiva soglia di mascheramento di almeno 10 dB.

3. Per le misurazioni del livello di pressione sonora in banda in terza d’ottava, il livello di pressione sonora del segnale di pericolo deve eccedere in una o più bande in terza d’ottava l’effettiva soglia di mascheramento di almeno 13 dB.

Metodi soggettivi

In assenza di un’oggettiva misura acustica per testare l’udibilità del segnale di allarme può essere condotto un test di ascolto soggettivo, utilizzando la seguente procedura:

 Formare un gruppo rappresentativo includendo almeno 10 soggetti presenti nell’area di ricezione del segnale di allarme (i soggetti devono indossare i DPI previsti durante la normale attività lavorativa).

 Se nell’area di ricezione del segnale di allarme sono presenti meno di 10 soggetti, il test deve comprendere tutti i soggetti presenti.

 Il test deve essere effettuato senza preavviso.

 Il segnale di allarme deve essere attivato nelle circostanze più sfavorevoli di ascolto (worst case) di quell’area di ricezione (i.e. nel momento di maggior rumore di fondo e possibilmente in sovrapposizione con altri segnali non di allarme).

 Il test deve essere ripetuto almeno in 5 differenti occasioni.

 Il test deve essere condotto, se possibile, con singoli soggetti per area, cercando di eliminare le influenze derivanti dal gruppo.

Alla fine di ogni sessione il grado di udibilità deve essere espresso da ogni soggetto secondo una di queste due risposte alternative:

– Chiaramente udibile

– Non chiaramente udibile

L’udibilità del segnale verrà considerata adeguata se il 100% dei partecipanti conferma che nelle 5 sessioni di prova il segnale è sempre stato chiaramente udibile.

Le modalità di verifica del rischio rumore, così come dei DPI necessari è dunque complessa sia in possibilità di termini oggettivi che di analisi soggettive. Il tecnico della sicurezza necessita dunque competenza in merito a tutte le sfumature della norma di riferimento e la sua applicabilità nei singoli casi.

di Davide Gatti

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