Valutazione Rischio Amianto

In Italia sono tanti i siti in cui permangono Materiali Contenenti Amianto (o MCA), potenziali contaminanti dell’aria e cancerogeni per l’uomo se non tempestivamente segnalati dal Datore di Lavoro. Per garantire la Sicurezza Ambientale, 3i group dispone del Responsabile Rischio Amianto (o RRA), reso obbligatorio dal D.M. 06/09/94 per guidare le Aziende che intendono procedere con opere di bonifica, essendo una figura specializzata in compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive dei MCA.

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    Da oltre 30 anni, 3i group dispone di un team specializzato in Sicurezza Luoghi di Lavoro, costantemente aggiornato e formato per garantire la massima competenza.

    Grazie alla figura del Responsabile Rischio Amianto (o RRA), il servizio di Valutazione Rischio Amianto permette di supportare il Datore di Lavoro in tutte le fasi di bonifica e, nel caso in cui vengano effettuati interventi di incapsulamento e/o di confinamento di MCA, di attivare un Programma di Controllo e di Manutenzione ad hoc che garantisca la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel tempo.

    LE FASI DI VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO

    1. OBBLIGO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO

    Il Datore di Lavoro, il Proprietario dell’immobile o il Responsabile delle attività svolte all’interno di una struttura che abbia riscontrato la presenza di MCA, deve designare obbligatoriamente la figura del Responsabile Rischio Amianto. Tale figura può essere ricoperta anche dall’RSPP/ASPP che abbia seguito uno specifico corso formativo.

    Risulta chiaro come i due ruoli di RSPP e RRA siano estremamente sinergici, in quanto il Responsabile del Rischio Amianto si occupa di un rischio specifico e ben definito, che lo stesso RSPP deve prendere in considerazione nella valutazione globale dei rischi e nelle misure di prevenzione e protezione da adottare. Il legame tra le due figure è talmente stretto che è possibile affidare entrambi i ruoli alla stessa persona.

    Il Responsabile Rischio Amianto procede con l’identificazione e la valutazione dello stato di degrado di MCA, attraverso indicatori descritti nel D.M. 06/09/1994, per garantirne la gestione in sicurezza.

    Insieme al RSPP, il RRA procede d’obbligo a una valutazione dei rischi, secondo l’art.249 del D.Lgs. 81/08 attraverso:

    – l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre del materiale (Ispezione Visiva)
    – la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (Monitoraggio Ambientale)

    L’RSPP individua insieme al RRA la corretta procedura di bonifica, tra:

    – rimozione, eliminare materialmente la fonte di rischio;
    – incapsulamento*, impregnare il materiale con l’uso di prodotti penetranti e ricoprenti;
    – confinamento*, installare delle barriere in modo da isolare l’inquinante dall’ambiente;
    (*) prevede un Programma di Controllo e di Manutenzione

    Il Datore di Lavoro contatta il Gestore Ambientale* che effettuerà l’intervento di bonifica.

    (*) Impresa rispondente ai requisiti come da articolo 212 del DL 3 aprile 2006 n. 152, certificata con iscrizione in corso di validità all’Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 10A (compatto) o 10B (friabile)

    Il RRA segue le fasi di bonifica e si accerta che tutte le attività siano effettuate come da Piano di Lavoro notificato.

    Una volta ultimato il Piano di Lavoro, il RRA avvia un nuovo Monitoraggio Ambientale per aggiornare i valori ante-operam e certificare che il processo di bonifica sia stato effettuato con successo.

    Il RRA mette in atto il Programma di Controllo e Manutenzione, così come le Procedure Operative, volti insieme a ridurre al minimo l’esposizione al rischio di MCA da parte degli occupanti.

    Ciò comporta le seguenti azioni:

    • segnalare l’ubicazione dei MCA, etichettarli e mantenerli in buone condizioni, secondo le analisi di controllo;
    • fornire agli occupanti dell’edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare, norme igieniche, modalità di utilizzo e pulizia di strumenti protettivi e DPI, misure di precauzione, valori limite, ecc.;
    • fornire un’adeguata formazione in materia di prevenzione e sicurezza;
    • garantire le misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA);
    • prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, attraverso monitoraggi periodici sullo stato di conservazione dei MCA;
    • intervenire correttamente nel caso si verifichi un rilascio di fibre;
    • verificare l’aggiornamento del DUVRI, insieme all’RSPP/ASPP e alle figure coinvolte nelle attività di bonifica.