Da oltre 30 anni, 3i group dispone di un team specializzato in Sicurezza Luoghi di Lavoro, costantemente aggiornato e formato per garantire la massima competenza.
Grazie alla figura del Responsabile Rischio Amianto (o RRA), il servizio di Valutazione Rischio Amianto permette di supportare il Datore di Lavoro in tutte le fasi di bonifica e, nel caso in cui vengano effettuati interventi di incapsulamento e/o di confinamento di MCA, di attivare un Programma di Controllo e di Manutenzione ad hoc che garantisca la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel tempo.
Il Datore di Lavoro, il Proprietario dell'immobile o il Responsabile delle attività svolte all'interno di una struttura che abbia riscontrato la presenza di MCA, deve designare obbligatoriamente la figura del Responsabile Rischio Amianto. Tale figura può essere ricoperta anche dall'RSPP/ASPP che abbia seguito uno specifico corso formativo.
Risulta chiaro come i due ruoli di RSPP e RRA siano estremamente sinergici, in quanto il Responsabile del Rischio Amianto si occupa di un rischio specifico e ben definito, che lo stesso RSPP deve prendere in considerazione nella valutazione globale dei rischi e nelle misure di prevenzione e protezione da adottare. Il legame tra le due figure è talmente stretto che è possibile affidare entrambi i ruoli alla stessa persona.
Il Responsabile Rischio Amianto procede con l'identificazione e la valutazione dello stato di degrado di MCA, attraverso indicatori descritti nel D.M. 06/09/1994, per garantirne la gestione in sicurezza.
Insieme al RSPP, il RRA procede d'obbligo a una valutazione dei rischi, secondo l'art.249 del D.Lgs. 81/08 attraverso:
(*) prevede un Programma di Controllo e di Manutenzione
(*) Impresa rispondente ai requisiti come da articolo 212 del DL 3 aprile 2006 n. 152, certificata con iscrizione in corso di validità all’Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 10A (compatto) o 10B (friabile)
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