Le modifiche all'attività lavorativa introdotte dal DPCM 10.04.2020
L’art. 2 del DPCM 10.04.2020 è riferito allo svolgimento delle attività produttive in sicurezza e riprende pressoché alla lettera l’art. 1 dello scorso DPCM 22.3.2020: semplicemente vengono aggiunti nuovi codici Ateco all’elenco delle aziende con attività ritenute essenziali (aziende che potranno riprendere in automatico la produzione senza ulteriori comunicazioni).
Come cambia la comunicazione alla Prefettura?
Tutte le aziende autorizzate previa comunicazione alla Prefettura, in linea con le prescrizioni del DPCM 22.3.2020 e con situazione immutata (cioè, ad esempio, sono sempre a servizio della filiera essenziale, con ordini ancora da evadere, e non sono state ricomprese nei nuovi codici Ateco), non necessitano di un nuovo invio della comunicazione.
Solo nel caso di attività considerate non essenziali, che possono avviare la loro produzione post DPCM 10.04.2020, allora si dovrà procedere a comunicare alla Prefettura l’avvio della produzione ai sensi dell’art. 2 comma 3 o seguenti del nuovo decreto.
Nel caso in cui le attività di supporto alla filiera essenziale si trovino a dover operare anche per nuove imprese ferme per quanto previsto dal DPCM 22.3.2020 ma che possono invece ritornare a produrre in base al nuovo DPCM 10.4.2020, si consiglia di procedere all’invio di una nuova dichiarazione contenente un elenco aggiornato di attività che si supportano.
Infine è bene precisare che l’art. 12 del DPCM 10.4.2020 autorizza, per le attività produttive sospese e previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Viene anche consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Interventi di manutenzione periodica
Si potranno portare a termine gli interventi di manutenzione periodica, infatti, il decreto fa riferimento alla possibilità di svolgere la propria attività pur garantendo la massima sicurezza dei lavoratori e ciò deve intendersi nel rispetto, oltre che di quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto al Covid-19 sui luoghi di lavoro, anche del D.lgs. 81/08 che non viene affatto derogato in questa fase di emergenza sanitaria.
Laddove il manutentore incaricato per la manutenzione periodica ordinaria risulti già attivo, poiché con codice Ateco consentito, l’indicazione che ci sentiamo di fornire è che lo stesso non debba fornire comunicazione specifica alla Prefettura (per l’intervento di manutenzione periodica che deve svolgere) potendosi ritenere bastevole una lettera di incarico del committente da esibire in caso di controllo.
Hai domande o segnalazioni di situazioni particolari?
Lunedì 20 aprile | ore 15.00 – 15.45 nel webinar gratuito " SPUNTI IN TEMA 231. RESPONSABILITA’ D’IMPRESA IN PIENA EMERGENZA SANITARIA" tratteremo alcuni di questi temi.
Prenota subito il tuo posto in aula e richiedi informazioni ai nostri tecnici!
Hai apprezzato questo articolo?