Ecco una breve guida che riassume le modalità per accedere alle agevolazioni fiscali legate alle opere di risparmio energetico e alla cessione delle stesse.

Date

  • dal 1° gennaio la detrazione fiscale del 65% è stata sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie;
  • prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Nel secondo caso, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica, le detrazioni sono più elevate: infatti in tal caso sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliare che compongono l’edificio.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corrispondente credito secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate.

In cosa consiste?

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni IRPEF o IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, in particolare per le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • Coibentazioni, pavimenti, finestre ed infissi che migliorano termicamente l’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  1. 65% delle spese sostenute dal 6/6/13 al 31/12/21 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  2. 70% delle spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/21 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  3. 75% delle spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/21 per interventi sulle parti comuni defli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto di MISE del 26 giugno 2015.

Per le detrazioni di cui ai punti b) e c) le condizioni richieste dalla norma devono essere asseverate da un professionista abilitato

Detrazione massima per tipologia di intervento

Tipo di interventoDetrazioni massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti100.000 €
Involucro edifici60.000 €
Installazione pannelli solari60.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale30.000 €
Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per i quali si può usufruire della detrazione del 70 o del 75%40.000 € per n. unità

Presupposto principale per usufruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliare e su edifici esistenti.

Chi può usufruirne

Sono ammessi all’agevolazione:

  • Persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni;
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale);
  • Le associazioni tra professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante contratto di leasing; in tale ipotesi la detrazione spetta al contribuente stesso e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.

La cessione del credito

Per le spese sostenute dal 1/1/17 al 31/12/21 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli con maggior detrazione, i condomini incapienti possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti privati
  • istituti di credito ed intermediari finanziari

Per le spese sostenute sulle parti comuni per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e 75% i beneficiare, i soggetti diversi dagli incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, ovvero dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.

Le spese detraibili

Le spese ammesse comprendono sia i costi per i lavori edili che per le prestazioni professionali necessarie.

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