La Sicurezza dei Trasporti: il quadro normativo in materia di responsabilità
E' in vigore il Decreto ministeriale numero 215 che aumenta il ventaglio dei controlli tecnici da svolgere ai veicoli industriali in viaggio.
Le novità più importanti per l'autotrasporto merci sono il controllo sul corretto fissaggio del carico, per verificare che non si sposti durante la marcia del camion e le linee guida che stabiliscono come deve essere fissato il carico.
ll Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e la Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevedono una responsabilità solidale del committente, del caricatore e del proprietario della merce con il vettore per violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Il dettaglio della norma
Tale norma si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano; l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore;
f) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
Le responsabilità
Il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e risponde della violazione di tali disposizioni.
In particolare sono rilevanti le seguenti disposizioni:
- sagoma limite
- massa limite
- limiti di velocità
- sistemazione del carico sui veicoli
- durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Il caricatore è responsabile dove vi sia la violazione in termini di materia di massa e sistemazione del carico sui veicoli ai sensi del Codice della Strada.
Il fissaggio del carico

Un efficiente fissaggio del carico dipende dal tipo di merce caricata e inizia con un imballaggio corretto e appropriato per il trasporto; per poi passare al caricamento, all'impilamento e al fissaggio vero e proprio della merce.
Le responsabilità di fissaggio del carico sono disciplinate da diversi principi giuridici. In sostanza la responsabilità di un fissaggio del carico a regola d'arte è suddivisa tra l'addetto al carico (magazziniere o chi per esso) e il trasportatore (autista).
La legislazione in merito
Come previsto dal Codice della strada, “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.”
Pertanto il soggetto che assolve al ruolo di caricatore deve prendere le appropriate misure affinché il carico venga effettuato in modo da garantire la sicurezza durante la successiva fase di trasporto.
La legge si applica tanto alle merci pericolose ai fini del trasporto quanto alle merci non pericolose da maggio 2018.
In conclusione…
Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto.
È essenziale comprendere che le responsabilità relative alla fissazione del carico si basano su convenzioni e regolamenti internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti tra le parti in causa.
Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle responsabilità funzionali.