La responsabilità amministrativa ai tempi del Covid-19
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha coinvolto in modo significativo le imprese, chiamate, tra le altre cose, ad adattare la propria struttura organizzativa e le prestazioni lavorative al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori e la correttezza dei propri processi.
I rischi per le imprese: D.lgs 231
Tra i molteplici aspetti di interesse, si suggerisce una riflessione sui rischi che le imprese sono chiamate a gestire e, in particolare, sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231/2001.
A seguito dei primi procedimenti a carico delle imprese per carenze organizzative nella gestione del rischio contagio anche Confindustria ha deciso di fornire indicazioni operative per la gestione della responsabilità 231.
Indicazioni che risultano in linea con quanto già da noi analizzato ed ipotizzato all’inizio dell’epidemia (qui il link al nostro articolo).
Con riferimento al tema della responsabilità 231 dell’impresa, occorre infatti considerare che il COVID-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che possiamo distinguere in due tipologie:
- indiretti
- diretti
I rischi indiretti
L’emergenza epidemiologica in corso reca con sé la possibile esposizione al rischio di commissione di reati, già inclusi tra i reati presupposto del d.lgs. 231/01, derivanti proprio dalle modifiche in termini organizzativi e di gestione che ogni impresa ha dovuto affrontare.
Di seguito alcuni esempi…
- – La necessità di accesso ai sussidi all’attività produttiva messi in campo dal governo (es. l’accesso agli ammortizzatori sociali per la gestione dei livelli occupazionali) nonché la possibilità di partecipare a procedure di gare semplificate per la fornitura di DPI (es. mascherine, guanti e tute protettive) potrebbe comportare una maggiore esposizione dell’impresa al rischio di fenomeni corruttivi (art. 25ter d.lgs. 231/01) nonché di commissione di reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01) ciò anche in virtù degli stringenti controlli nei confronti dei beneficiari dei suddetti aiuti.
- – L’emergenza economica è conseguenza logica e prevedibile di un’emergenza sanitaria, la necessità di rapido accesso a sussidi e risorse economiche potrebbe esporre l’azienda a rischi di infiltrazioni criminali (art. 24ter d.lgs. 231/01) ovvero di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25octies d.lgs. 231/01).
- – Il ricorso allo smart working ai massimi livelli anche per i privati, spesso attivata mediante l’uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori, può determinare un maggior rischio di commissione degli illeciti informatici (art. 24bis d.lgs. 231/01) derivante, ad esempio, da un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti.
I rischi diretti
Accanto ai rischi indiretti, l’epidemia ha determinato l’insorgere di un rischio che potremmo definire diretto per le imprese, ovvero quello per non avere adottato tutte le cautele possibili per evitare il contagio da Covid-19 in ambito aziendale.
Come precisato anche dalle linee guida di Confindustria e come prospettato già da alcune Procure della Repubblica, è senza dubbio possibile configurare una responsabilità 231 per colpa in organizzazione dell’impresa per mancata previsione delle specifiche misure necessarie per l’adempimento degli obblighi giuridici a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il contagio di un lavoratore che non operi in condizioni di sicurezza, secondo procedure aziendali non in linea con le misure anti-contagio indicate dalle Autorità Pubbliche, può condurre ad un’imputazione ai sensi dell’articolo 25 septies d.lgs. 231/01.
A riguardo si precisa e si ricorda che il contagio da Covid-19 in ambito aziendale è considerato, infatti, infortunio sul lavoro ai sensi dell’articolo 42 comma 2° del decreto legge n. 18 del 2020 e in coerenza con la circolare Inail del 13 aprile 2020 che ha precisato che per i contagi sul lavoro sono garantite le stesse prestazioni degli infortuni.
In conclusione
Tutti i rischi esposti, diretti o indiretti, rappresentano fattispecie di reato che le imprese dotate di 231 avrebbero già dovuto valutare come rilevanti nell’ambito delle attività di analisi dei rischi (c.d. risk assessment) condotta in fase di adozione del Modello.
Tuttavia, la situazione di emergenza dovrebbe condurre, dove necessario, ad una loro revisione e aggiornamento.
Tutte le aziende non dotate di Modello dovrebbero valutare la necessità dell’adozione in un’ottica di tutela al fine di evitare conseguenze sanzionatorie ben più onerose del valore dell’investimento.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel corso dei webinar dedicati sul tema (qui il link alle registrazioni) i fascicoli per responsabilità 231 aperti dalle Procure italiane, anche per responsabilità da carenza organizzative nella gestione del rischio Covid-19 in azienda, sono in costante e continuo aumento.
L’adozione di un Modello 231 possiede oggi un doppio vantaggio:
- immediato in termini di tutela legale;
- in prospettiva quale criterio selettivo premiante nella scelta delle imprese destinatarie di finanziamenti e incentivi messi a disposizione sia da parte della Pubblica Amministrazione sia da investitori e finanziatori privati.
di Marco Blengio
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Visto le molte richieste abbiamo organizzato un webinar gratuito dedicato al tema, in cui esperti legali approfondiranno i nuovi profili di rischio legati al Covid-19 e la gestione aziendale.
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