In difesa del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 per le imprese
Organizzazione, gestione del rischio e compliance sono oggi parte integrante delle strategie e della governance dell’impresa, di ogni tipo e dimensione.
A seguito di recenti eventi che hanno portato alla luce l'importanza del Sistema 231, si discute molto sulla effettiva valenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 per una più efficace tutela legale.
Tale Modello, infatti, si muove lungo due direttrici differenti ma interconnesse:
- – quella più strettamente “penalistica”, quale condizione di esclusione (ovvero attenuazione) della responsabilità delle persone giuridiche;
- – quella che si potrebbe definire “aziendalistica”, poiché l’adozione di tali Modelli si inscrive nella più ampia categoria degli adeguati assetti organizzativi di cui agli artt. 2086, 2381 e 2406 c.c.
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La direttrice penalistica
Con riferimento al primo aspetto, si può osservare come con la più recente pronuncia della Cassazione nel caso “Impregilo” (Cassazione Penale, Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401) viene finalmente superata la tendenza, tipica dei tribunali di primo grado, ad operare un automatismo tra commissione del reato e inadeguatezza del Modello.
La Corte, infatti, precisa e ribadisce che le Società possono e hanno diritto a godere dell’esimente, di cui all’art. 6 d.lgs. 231/01, se hanno (i) adottato ed (ii) efficacemente attuato un proprio Modello 231, a prescindere dall’effettiva commissione di un reato, qualora lo stesso si sia verificato non a causa di una carenza organizzativa aziendale ma a seguito di evasione fraudolenta del modello stesso (da intendersi quale intenzionale e volontaria attività del soggetto agente, volta a commettere un reato e di non rispettare le procedure aziendali note e diffuse, scegliendo, pertanto, di agire in violazione delle stesse e in maniera contraria ai principi e alle tutele aziendali).
L'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato è stata nuovamente ribadita ancora più recentemente. La Corte di Cassazione, infatti, ancora agli inizi del 2023 (Cassazione Penale, Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570) ha annullato una sentenza di condanna per 231 a carico di un’impresa proprio perché il giudice territoriale, che aveva condannato l’impresa, non aveva analizzato in concreto l’assetto organizzativo adottato dall'impresa attraverso l’adozione di un proprio MOG 231 ai fini di comprendere se lo stesso e le procedure in esso richiamate fossero o meno bastevoli per escludere la colpa in organizzazione dell’impresa.
Oggi, quindi, avere o non avere un Modello 231 apre un solco notevole in ambito di tutela legale per le imprese, e la giurisprudenza italiana insegna che è stato superato il dogma “commissione di un reato = colpevolezza dell’impresa = condanna”; ma questo solo per le imprese che hanno adottato un Modello 231 e lo hanno efficacemente attuato, rivedendo e sviluppando la propria organizzazione aziendale.
La direttrice aziendalistica
E veniamo quindi al secondo aspetto del Modello 231.
“La disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese 231/2001 ha dato impulso alla moderna concezione della prevenzione, coniugando cultura del controllo interno e cultura della legalità, mediante l’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa” – Note e studi di Assonime n. 5/2019, dedicato alla “Prevenzione e governo del rischio di reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa”.
In tale prospettiva, sia in ambito internazionale che europeo, si è ampliato il ruolo dei Modelli organizzativi e dei compliance programs quali strumenti di prevenzione dei rischi d’impresa e di “corporate social responsibility”. La loro adozione è ascritta nella più ampia categoria degli adeguati assetti organizzativi, quale strumento della governance per (i) il raggiungimento degli obiettivi aziendali e anche (ii) quale occasione di riesame del modus operandi dell’impresa, ovvero opportunità di miglioramento e di crescita.
Può essere utile evidenziare che la compliance, che spesso può apparire come un inutile dispendio di risorse economiche ed umane per corrispondere, almeno formalmente, alle crescenti richieste del legislatore e delle autorità di controllo, in realtà, sta divenendo un elemento centrale dell’organizzazione aziendale.
Come si è dianzi accennato, si consideri anche che l’adozione e l’efficace implementazione del Modello organizzativo sta divenendo sempre più necessaria alla luce del nuovo articolo 2086 c.c., introdotto dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche “CCI”), che assegna all’imprenditore il dovere “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
Il legislatore si sta, dunque, muovendo nell’ottica di una “normativizzazione” delle best practices aziendali, ritenendo che una buona organizzazione abbia anche la finalità di condurre l’impresa al miglior risultato prevenendo allo stesso tempo condotte o comportamenti illeciti.
Modello 231: un requisito indispensabile per le aziende
In un numero sempre maggiore di ambiti, le imprese vengono incoraggiate ad adottare strutture di organizzazione aziendale e di prevenzione dei rischi; e a tale adozione vengono ricollegate una serie di conseguenze normative, commerciali o contrattuali favorevoli.
A conferma di ciò, ad esempio, si pone la politica di molte Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali che richiedono l’adozione di “modelli 231” quale condicio sine qua non per coloro che intendono convenzionarsi o addivenire alla contrattazione con le stesse.
Vi è, dunque, una evidente tendenza delle Istituzioni a rendere l’adozione del Modello 231, di fatto, un requisito indispensabile per l’accesso delle aziende al mercato, per una costante tutela legale nonché per una crescita sostenibile delle stesse.
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