Il nuovo capitolo della normativa emergenziale – Il tanto atteso DPCM della Fase 2
Per l’azienda oggi è prioritario rispettare e dare tempestiva esecuzione a tutte le indicazioni e i provvedimenti emessi dalle autorità competenti nell’odierno contesto emergenziale, cercando di essere sempre aggiornate su normative dinamiche e non perfettamente chiare e precise come tipico di tutto ciò che sia urgente e temporaneo.
Il DPCM 26.04.2020
A tale riguardo, infatti, la normativa emergenziale si arricchisce di un nuovo DPCM che, con riferimento alle attività produttive, apre alle riaperture ma stringe sul rispetto dei protocolli e delle misure anti-contagio sui luoghi di lavoro.
In virtù dell’art. 2 comma 8 DPCM 26 aprile 2020, infatti, è previsto che tutte le attività produttive operative o che torneranno attive a partire dal 4 maggio devono attuare misure di prevenzione e protezione che siano in coerenza con i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica, documenti allegati al citato DPCM.
Quindi ora il DPCM non richiede più un generico rispetto dei protocolli anti-contagio ma disciplina espressamente l’attuazione degli stessi pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2 comma 6°, ultimo paragrafo).
Le attività propedeutiche alla riapertura
Allo stesso tempo viene concesso (art. 2 comma 9) anche a tutte le attività attualmente sospese e che riprendano la propria operatività dal 4 maggio di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura al fine di garantire l’attuazione dei protocolli per raggiungere quel bilanciamento necessario tra produttività e sicurezza che informa tutta la normativa emergenziale.
La comunicazione alla Prefettura
È, quindi, da considerarsi non necessaria la comunicazione alla prefettura per le eventuali attività di consulenza nell’attuazione dei protocolli anti-contagio poiché si ritiene corretto che tali attività possono rientrare tra quelle propedeutiche alla riapertura, per le attività ancora sospese, ed, in generale, siano consentite dall’obbligo di attuazione dei protocolli (art. 2 commi 6° e 9°).
Le comunicazioni alla prefettura, infatti, perdono quel ruolo centrale che avevano fino al precedente DPCM, in virtù anche della possibilità di riapertura concessa a quasi tutte le imprese ormai, basti vedere l’elenco dei codici Ateco (allegato 3 al DPCM) che ricomprende ormai un elenco pressoché completo di tutte le attività produttive.
Resta l’obbligo di comunicazione al prefetto per le sole attività che restano comunque ancora sospese e che necessitano di consentire l’accesso ai locali aziendali a personale dipendente o terzi ai locali aziendali per svolgere attività di vigilanza, manutenzione, sanificazione, gestione contabilità e magazzino.
La prevenzione del rischio di contagio
È ormai a tutti chiaro, quindi, come il rispetto della normativa emergenziale e l’adozione e l’efficace attuazione da parte dell’azienda di misure, di un protocollo di sicurezza anti-contagio rappresenta misura necessaria per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus all’interno del contesto aziendale.
L’adozione e il rispetto dei protocolli e delle misure anti-contagio, pertanto, rappresenta e si traduce in garanzia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori essenziale ad evitare ad esporre al rischio di responsabilità e conseguenze legali sia i soggetti apicali e responsabili dell’azienda quanto l’azienda stessa.
di Marco Blengio
Il nuovo DPCM 26.042020 conferma dunque che la consulenza relativa al COVID-19: Safety Plan rientra tra le “attività propedeutiche alla riapertura". Non solo, rappresenta una attività necessaria per l’adozione dei protocolli e delle misure anti contagio considerate ESSENZIALI dal nuovo DPCM: l’assenza o inadeguatezza delle stesse comporterebbe infatti il rischio di una nuova sospensione.
COSA POSSIAMO FARE PER VOI?
Fare chiarezza sulle corrette misure e procedure inserite nella normativa emergenziale e supportarvi con una consulenza esperta e specifica per l’implementazione delle stesse nella vostra realtà.
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