Il d.lgs. 231/01 introduce nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità per le imprese di rispondere in proprio a seguito della commissione di un reato commesso da dirigenti o lavoratori nell’interesse o vantaggio dell’azienda stessa se non hanno adottato o efficacemente attuato un modello organizzativo di gestione e controllo.
La responsabilità dell’impresa è collegata a quella della persona fisica autore materiale del reato ma è autonoma rispetto a quest’ultimane e l’impresa può essere condannata anche nel caso di assoluzione dell’imputato.
Ogni tipo di azienda è sottoposta alla 231, a prescindere dalla dimensione e dal settore economico in cui opera (dall’agricoltura alla sanità, alla siderurgia, allo smaltimento rifiuti ecc.).
Anche le imprese pubbliche partecipate, le municipalizzate, rispondono ai sensi della 231 mentre la normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali (es. Comuni e Regioni), agli enti pubblici di rilievo costituzionale e agli enti pubblici non economici.
Il modello 231 esonera l’impresa dalla responsabilità da reato ma assume anche un importante valore commerciale poiché sempre più spesso i grandi competitors esigono il possesso del MOG in capo all’impresa appaltatrice, con la conseguenza che la mancanza di tale modello può comportare la risoluzione dei contratti d’appalto.
L’essersi dotati di MOG diventa per le imprese sempre più un sinonimo di qualità e attenzione all’attività produttiva, espressione della volontà di porre al riparo l’azienda (e dunque i lavoratori, i fornitori, i creditori, i soci) da eventuali condotte criminose realizzate al suo interno.