Diagnosi Energetiche e 50001: da obbligo a opportunità
Il 2019 è l’anno in cui le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno eseguire una diagnosi energetica condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia, auditor energetici, in conformità al decreto legislativo n°102 del 2014.
Tale obbligo non si applicherà per le grandi aziende che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico conforme al DLgs. 102/2014.
I risultati delle diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA anche per le aziende che si certificano ISO 50001, attraverso la redazione di:
– una matrice di sistema (format disponibile sul sito dell’ENEA) nella quale si possano evincere:
- criteri e modalità di implementazione del sistema di gestione in risposta ai requisiti del DLgs. 102/2014;
- in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità.
– un file excel riepilogativo contenente elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia individuate dall’organizzazione.
Inoltre, le imprese a forte consumo di energia sono tenute alla progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, degli interventi di efficientamento energetico individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.
Gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale
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Questi obblighi sono inseriti nel percorso virtuoso delineato dalla SEN (Strategia Energetica Nazionale) al 2030 per il potenziamento delle politiche di efficienza energetica, che riguarda: il raggiungimento del 30% di risparmio energetico rispetto al livello di consumo tendenziale previsto a quella data, il miglioramento della competitività del Paese e la sicurezza di approvvigionamento energetico.
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I vantaggi della diagnosi energetica
Quindi, la redazione di una diagnosi energetica non è solo l’adempimento di un obbligo di legislativo, ma risulta uno strumento chiave per la razionalizzazione dei consumi e degli usi energetici per conseguire gli obbiettivi di riduzione dei consumi finali della SEN.
Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE) 2017 analizza e rafforza le misure già attive e volte al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020.
Per l’industria, dall’analisi delle diagnosi energetiche eseguite ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, il PAEE offre una panoramica dei possibili interventi di efficientamento del processo produttivo, evidenziando la mole di investimenti attivabili nel settore delle costruzioni e della produzione di componenti e impianti ad alta efficienza, prevalentemente fornita da industrie nazionali. Il risparmio potenziale complessivo stimato è pari a oltre 1,5 Mtep, di cui oltre 1,1 Mtep conseguibile attraverso interventi i cui investimenti presentano tempi di ritorno inferiori o pari a 5 anni.
Il rapporto dell’ENEA
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Se analizziamo i dati riguardanti il numero di diagnosi pervenute all’ENEA al 31 dicembre 2017, risultano inviate 15.460 diagnosi di siti produttivi, relative a 8.686 imprese. Oltre il 45% delle diagnosi è stata effettuata in siti afferenti al comparto manifatturiero e oltre il 10% nel commercio, dove pesano i consumi della Grande Distribuzione Organizzata.
Dall’analisi delle diagnosi pervenute, il potenziale di risparmio energetico derivante da interventi caratterizzati da un tempo di ritorno dell’investimento pari al massimo a 3 anni,è considerevole: attraverso circa 8.400 interventi è possibile un risparmio energetico di circa 0,78 Mtep/anno, con circa 650 milioni di euro di investimento.
Quasi 5.300 interventi sono stati individuati nel comparto manifatturiero, per un risparmio di circa 0,6 Mtep/anno, a fronte di circa 500 milioni di euro di investimenti.
di Marta Boschetto