Contabilizzazione e ripartizione
CHIARIMENTI: COSA BISOGNA FARE e CHI E’ OBBLIGATO (a fare cosa).
Il decreto legislativo 102/2014, che recepisce la Direttiva Europea sull’efficienza energetica, ha subito un aggiornamento correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio di quest’anno che ha confermato la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: 31 dicembre 2016.
Analizzando il documento la sorpresa maggiore arriva dalla modifica introdotta all’art.9, comma 5 lettera d), che regolamenta la ripartizione delle spese per il riscaldamento, raffrescamento e ACS.
Purtroppo il correttivo ha introdotto più dubbi che certezze data dalla sua scarsa intelligibilità, sono troppi infatti i riferimenti a norme diverse tra di loro e tali norme sono a volte complesse.
Cerchiamo quindi di fare un poco di chiarezza, dividendo come prima cosa i soggetti obbligati ad applicare la nuova RIPARTIZIONE e quelli obbligati alla installazione della CONTABILIZZAZIONE.
RIPARTIZIONE – CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI
Il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. all’art.9 comma 5 lettera d), dice:
…quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento […] e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e sucessivi aggiornamenti.
Quindi ovunque esista una macchina che produca caldo, freddo o acqua calda sanitaria a servizio di più di una unità è necessario procedere alla nuova ripartizione secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200.
La norma è molto chiara, il soggetto obbligato è ben definito: la ripartizione secondo 10200 è quindi da farsi ovunque esiste una macchina per caldo/freddo e ACS che serva più di una unità immobiliare.
CONTABILIZZAZIONE– CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI
Il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. all’art.9 comma 5 lettera b), dice:
nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici, e’ obbligatoria l’installazione
entro il 31 dicembre 2016[…] di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita’ immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Qui la norma invece lascia adito ad una scelta: installeremo contatori individuali o contabilizzatori solo nel caso in cui sia efficiente in termini di costi, proporzionando l’efficienza stessa con i risparmi energetici potenziali (con le tecnologie attuali la possibilità tecnica è solo un fattore di alimentazione dei costi).
Cosa assolutamente corretta in quanto dobbiamo ricordarci che la norma europea da cui nasce il D.Lgs 102/2014 ha come primo scopo quello di abbassare le emissioni climalteranti e quindi di rimando l’efficienza energetica stessa.
Bisognerà quindi, caso per caso, fare una valutazione in merito alla fattibilità mettendo in rapporto il costo dell’intervento calcolato secondo la UNI 15459 e i risparmi che ne possano conseguire, valutando il tempo di ritorno semplice dell’investimento x
La normativa per il calcolo del risparmio è molto varia e molto risiede nella sensibilità del progettista: per esempio secondo la Regione Lombardia e le sue “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici” il tempo di ritorno semplice deve essere inferiore agli 8 anni e i risparmi devono attestarsi intorno al 10% dei consumi, secondo l’”Autorità per l’Energia” ed il suo documento 252/2016/R/TLR di maggio di quest’anno i risparmi energetici attesi vanno dal 8 al 40%…
Per concludere quindi i sistemi di contabilizzazione sono tutt’altro che un obbligo, ma devono derivare da uno studio attento soprattutto alla reale capacità del sistema di contabilizzazione di abbassare i consumi energetici dell’edificio.
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