Arco elettrico: un rischio tecnico che diventa un tema di governance

Cosa insegnano le sentenze, cosa richiedono CEI 11-27:2025 e CEI 78-25:2025 e come trasformare il rischio elettrico in un presidio tecnico e organizzativo.

Il fondamento normativo: non è una scelta, è un obbligo

Chi ritiene che l’Arc Flash sia una raffinatezza da grandi impianti dovrebbe rileggere l’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 81/08. Tra i rischi da cui il Datore di lavoro deve salvaguardare i lavoratori, la lettera c) indica espressamente l’innesco e la propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni. Per un quadro coordinato delle novità normative, vedi CEI 11-27:2025 e Rapporto Tecnico CEI 78-25:2025.

L’arco elettrico è quindi un rischio nominato dalla legge, con obbligo di valutazione specifica ai sensi dell’art. 28 e obbligo di misure conseguenti. La CEI 78-25 non crea l’obbligo: fornisce il metodo per adempierlo.

Cosa dice la giurisprudenza

Due pronunce della Quarta Sezione penale della Cassazione delimitano il perimetro da angolazioni diverse e complementari. La prima risponde alla domanda se l’evento fosse prevedibile. La seconda a quella, altrettanto decisiva, di chi ne debba rispondere.

Il caso principale: l’arco che non ha bisogno del contatto

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2018, n. 34805

Un operaio addetto alle finiture esterne di un prefabbricato opera da una piattaforma elevabile in un cantiere attraversato da una linea elettrica a 15.000 V a 8,50 metri dal suolo. Il lavoratore si avvicina alla linea a distanza < 5 metri tenendo in mano un ombrello per ripararsi dalla pioggia. L’ombrello e l’umidità dell’aria facilitano il passaggio della corrente: si innesca un arco voltaico e la folgorazione è fatale. Senza alcun contatto diretto con i conduttori.

La Corte d’Appello di Firenze, confermata in Cassazione, ha ritenuto responsabili i due amministratori delegati della società datrice di lavoro e il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione. I profili contestati riguardano la mancata previsione dello specifico rischio nella valutazione, la conseguente omessa formazione sulle distanze di sicurezza e sulle procedure per evitare l’innesco, e l’errato posizionamento del mezzo rispetto alla linea.

Il principio

L’innesco di un arco elettrico non può essere considerato imprevedibile o “abnorme” quando l’attività espone il lavoratore a quella prossimità. La condotta del lavoratore interrompe il nesso causale solo se attiva un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal garante — e la vicinanza a una linea in tensione, in cantiere, non lo è.

Nota di lettura. La vicenda si colloca in un contesto di subappalto. Il tema si salda quindi all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, che non si esaurisce nella visura camerale ma implica la capacità concreta dell’appaltatore di “realizzare sicurezza”: personale qualificato secondo la CEI 11-27, procedure, mezzi

Un secondo caso, in breve: chi è il garante della manutenzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 47001

Novembre 2008, cabina di trasformazione di un nucleo ENEL in provincia di Avellino. Durante la sostituzione di un fusibile un dipendente apre di una decina di centimetri lo sportello di uno scomparto e viene investito da una scarica elettrica, riportando ustioni con malattia superiore a quaranta giorni. La cabina presentava diffusa presenza di umidità e ruggine, all’interno e all’esterno.

A rispondere delle lesioni non è il datore di lavoro, ma il responsabile della Divisione Reti per la macroarea territoriale di competenza, indicato in istruttoria come l’unico soggetto responsabile della manutenzione. Assolto in primo grado, condannato in appello, ricorre in Cassazione contestando sia la ricostruzione causale sia la propria qualifica soggettiva. La Corte accoglie il primo motivo e annulla con rinvio: i giudici di merito non avevano confutato gli argomenti del consulente tecnico della difesa, secondo cui — con 20 kV tra le fasi e ventidue centimetri di distanza tra lame e ganasce — umidità e ruggine non erano di per sé sufficienti a innescare la scarica.

Sul secondo motivo, invece, il ricorso viene respinto: la posizione di garanzia è confermata.

Due indicazioni utili

Due indicazioni utili • La posizione di garanzia segue la funzione, non la qualifica formale. Il ricorrente non era datore di lavoro e non aveva ricevuto alcuna delega di funzioni: è stato ritenuto garante perché istituzionalmente deputato alla manutenzione degli impianti rientranti nella sua sfera di competenza. È la logica che l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 estende a chiunque eserciti di fatto i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto: in giudizio conta l’organizzazione reale, non l’organigramma dichiarato. • Il degrado manutentivo, da solo, non prova nulla. Perché fondi una condanna deve essere dimostrato il collegamento tecnico tra quello stato dell’impianto e quell’arco elettrico. È un’indicazione a doppio taglio: in assenza di dati misurati — energia incidente, taratura delle protezioni, esiti delle indagini termografiche, verbali delle verifiche periodiche — l’accertamento si riduce a un confronto tra consulenti di parte, con un esito che l’impresa non governa.

La posizione dell’RSPP: consulente, ma non impunibile

L’RSPP non è un delegato del Datore di lavoro e non dispone di poteri decisionali o di spesa. Ciò non lo colloca fuori dal perimetro penale.

  • Cassazione Penale, Sez. 4, n. 1834/2010: l’RSPP, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile dell’infortunio ogni volta che questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
  • Cassazione Penale, Sez. 4, n. 4941/2018: i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono “ausiliari” del Datore di lavoro e rispondono in concorso con quest’ultimo, non in via autonoma. La nomina dell’RSPP, per converso, non esonera il Datore di lavoro da alcuna responsabilità: non equivale a delega di funzioni.

Applicato all’arco elettrico, il perimetro è chiaro. Se durante i sopralluoghi l’RSPP tollera quadri danneggiati, cabine MT/BT sporche o umide, connessioni allentate — condizioni tipiche di innesco — e non solleva formalmente la questione, la sua condotta omissiva entra nel giudizio. La segnalazione deve essere scritta, tempestiva, corredata delle soluzioni tecniche proposte, e deve avere un seguito tracciabile.

Cosa portano a casa le tre pronunce

  • Prevedibilità. Dove esiste prossimità a parti in tensione, l’arco non è un evento eccezionale: è un rischio da valutare. • Titolarità. Risponde chi esercita di fatto la funzione. Deleghe, mansionari e organigramma della sicurezza devono coincidere con l’organizzazione reale. • Prova. La difesa si costruisce con i documenti tecnici, e si costruisce prima dell’infortunio, non dopo. Nessuna delle pronunce citate poteva richiamare la CEI 78-25, pubblicata successivamente: il loro fondamento sta negli artt. 28, 71 e 80 del D.Lgs. 81/08 e nell’art. 2087 c.c. Proprio per questo il Rapporto Tecnico, oggi disponibile, sposta in avanti il parametro di diligenza.

Riflessioni: tre errori ricorrenti

Rischio specifico vs. rischio generico

Il rischio da arco elettrico — effetti termici, meccanici e luminosi — non può essere assorbito nella generica valutazione del rischio di elettrocuzione. L’assenza nel DVR del calcolo o della stima dell’energia incidente (cal/cm²), necessaria anche per determinare le caratteristiche dei DPI, integra una violazione dell’art. 28 in combinato con l’art. 80, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08.

La qualifica PES/PAV/PEI non basta

Aver formato il lavoratore secondo la CEI 11-27 e avergli attribuito la condizione di Persona Esperta (PES), Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI) non libera i vertici aziendali. Se i Piani di Lavoro e i Piani di Intervento non contengono misure specifiche anti-arco, e se i DPI sono scelti “a sentimento” anziché sulla base dell’energia incidente calcolata, la qualifica diventa un adempimento formale privo di efficacia protettiva — e, in giudizio, privo di efficacia difensiva.

La manutenzione come presidio, non come costo

Nel campo della sicurezza sul lavoro, il mantenimento in efficienza dell’impianto elettrico è l’elemento cardine per prevenire i cortocircuiti e il conseguente arco elettrico (Arc Flash). In caso di infortunio causato dal degrado o dalla mancata manutenzione dei componenti elettrici, il Datore di Lavoro e il RSPP rispondono a titoli diversi, ma spesso in concorso penale tra loro. Mentre il Datore di Lavoro detiene il potere decisionale e di spesa, l’RSPP risponde per la mancata o errata attività di consulenza e diagnosi. Sul rapporto tra responsabilità del Datore di lavoro, organizzazione e gestione del rischio elettrico, approfondisci Responsabilità del Datore di lavoro e gestione del rischio elettrico secondo CEI 11-27:2025.

L’RSPP può essere chiamato a rispondere penalmente se, durante i suoi sopralluoghi periodici, tollera la presenza di quadri elettrici danneggiati, cabine MT/BT sporche o umide (condizioni ideali per l’innesco di un arco voltaico) o se non sollecita il Datore di lavoro affinché il “registro delle manutenzioni elettriche ex art. 86” sia costantemente aggiornato.

Se rileva un impianto elettrico non efficiente, l’RSPP ha l’obbligo giuridico di segnalarlo immediatamente e per iscritto al Datore di Lavoro, proponendo le soluzioni tecniche necessarie a mitigare il rischio elettrico.

La CEI 78-25:2025 come riferimento e parametro di buona tecnica

Il Rapporto Tecnico CEI 78-25:2025 costituisce oggi il riferimento tecnico per strutturare la valutazione specifica del rischio da arco elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08. Integra il quadro operativo della CEI 11-27:2025 e consente di collegare analisi del rischio, misure di mitigazione, energia incidente, distanze e scelta dei DPI. Per il dettaglio delle novità e dell’approccio applicativo, consulta l’approfondimento 3i su CEI 11-27:2025 e CEI 78-25:2025.

In sede processuale, l’adozione delle indicazioni della CEI 78-25 costituisce il parametro per giudicare la diligenza del Datore di Lavoro e del RSPP:

  • Calcolo della soglia di energia: applicazione delle formule analitiche o dei metodi semplificati per identificare le distanze di confine dell’arco (Arc Flash Boundary) e l’energia incidente Ei.
  • Scelta mirata dei DPI: selezione degli indumenti CEI EN 61482-2 sulla base dell’energia calcolata (garantendo che l’ATPV del capo sia superiore all’energia incidente attesa), superando la logica generica della semplice divisa di cotone/poliestere.
  • Pianificazione operativa: integrazione della procedura di lavoro con l’obbligo di verificare l’assenza di tensione o, laddove non fattibile, la definizione formale delle barriere fisiche e dei DPI per la prevenzione da arco.
 

Dal rischio tecnico alla governance preventiva: il punto di vista 3i group

Per 3i group la prevenzione dell’Arc Flash non si esaurisce nel calcolo dell’energia incidente o nella scelta di un DPI. Il rischio diventa governabile solo quando dato tecnico, organizzazione e decisioni sono coerenti e tracciabili nel tempo.

Il presidio efficace parte dalla conoscenza reale dell’impianto: schemi aggiornati, correnti di corto circuito, tarature e tempi di intervento delle protezioni, stato manutentivo, modalità operative e punti nei quali il personale può essere esposto. Da questi dati si costruisce una valutazione Arc Flash che consenta di definire priorità di intervento e misure proporzionate al rischio.

Il secondo livello è organizzativo. Ruoli e responsabilità previsti dalla CEI 11-27:2025 devono essere tradotti in incarichi, procedure, permessi di lavoro, Piani di Lavoro e Piani di Intervento coerenti con ciò che accade realmente sul campo. La governance del rischio elettrico serve proprio a evitare il divario tra documenti formalmente corretti e prassi operative non presidiate.

Il terzo livello è la continuità del presidio: verifiche e manutenzioni, indagini termografiche, riesame delle tarature, gestione delle modifiche impiantistiche, addestramento pratico e registrazione delle anomalie. Ogni variazione significativa dell’impianto o delle modalità di lavoro deve poter attivare un riesame della valutazione.

In questo quadro, 3i group affianca le aziende con un approccio integrato: valutazione del rischio elettrico e Arc Flash, progettazione delle misure di mitigazione, procedure e SGRE, piani di verifica e manutenzione, formazione teorico-pratica e supporto alla definizione delle responsabilità. L’obiettivo è trasformare la conformità tecnica in un sistema preventivo verificabile, capace di ridurre sia la probabilità dell’evento sia l’esposizione organizzativa dell’impresa.

Quando il sistema di governance aziendale comprende anche il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, il presidio del rischio elettrico deve essere raccordato ai relativi protocolli e flussi di controllo. Per l’approfondimento dedicato al servizio, consulta Legge 231 – 3i group.

Il piano di prevenzione 3i group

3i group può supportare l’azienda lungo l’intero percorso di prevenzione:

  • – valutazione del rischio elettrico e Arc Flash secondo CEI 78-25 e, quando necessario, IEEE Std 1584, con definizione dell’energia incidente, delle distanze e dei requisiti dei DPI;
  • – definizione di misure di mitigazione, procedure CEI 11-27, SGRE, piani di verifica e manutenzione, formazione e supporto alla governance delle responsabilità.

Vuoi capire se il tuo sistema di gestione del rischio elettrico è adeguato alle nuove prescrizioni?

Contattaci per una prima verifica tecnica e organizzativa. Scrivi a: marketing@gruppo3i.it

Riferimenti normativi, tecnici e giurisprudenziali

Normativa

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 16 (delega di funzioni), 26 (contratti d’appalto e idoneità tecnico-professionale), 28 (valutazione dei rischi), 30 (modelli di organizzazione e gestione), 71 (attrezzature di lavoro), 80 (rischi elettrici), 82 e 83 (lavori sotto tensione e in prossimità), 86 (verifiche periodiche), 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi).

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — artt. 5, 6, 9, 10 e 25-septies. · Codice civile, art. 2087. · Codice penale, artt. 583 e 590.

Norme e rapporti tecnici

Rapporto Tecnico CEI 78-25:2025 — Valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash): metodo di calcolo dell’energia dell’arco, dell’energia incidente, delle distanze di sicurezza e scelta della classe dei DPI (in vigore dal 1° settembre 2025). · Norma CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici. · CEI EN 61482-2 — Indumenti di protezione contro i pericoli termici dell’arco elettrico. · IEEE Std 1584 — Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations. · Approfondimento 3i: Novità CEI 11-27:2025 e CEI 78-25:2025

Giurisprudenza

Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014 (“ThyssenKrupp”) — criteri di interesse e vantaggio nei reati colposi e responsabilità dell’ente.

Cass. pen., Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 47001 — scarica elettrica in cabina di trasformazione: titolarità della posizione di garanzia in capo al responsabile della manutenzione e onere di prova del nesso causale.

Cass. pen., Sez. 4, 23 luglio 2018, n. 34805 — infortunio mortale per arco voltaico in cantiere: prevedibilità del rischio e necessaria formazione specifica.

Cass. pen., Sez. 4, n. 4941/2018 — responsabilità concorrente dell’RSPP quale ausiliario del Datore di lavoro.

Cass. pen., Sez. 4, n. 1834/2010 — corresponsabilità dell’RSPP pur in assenza di poteri decisionali e di spesa.

 

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