Vulnerabilità sismica degli edifici: la rilevanza del tema in Italia
La determinazione del rischio sismico e strutturale degli edifici è un problema di grande rilevanza per il territorio italiano.
Questo il tema centrale del convegno tenutosi venerdì 29 marzo presso Confindustria Alessandria, un momento di incontro e di formazione tra aziende del territorio in merito ad un tema caldo e attuale per tutta Italia.
Quali sono i fattori a cui attribuire l'attuale situazione di emergenza?
La vetustà del costruito, sia in ambito civile che industriale.
Gran parte degli edifici risale ad epoche in cui il territorio italiano non era interamente classificato come sismico e le prescrizioni normative in termini di sicurezza strutturale non erano evolute e stringenti come le attuali.
Nel contempo nel paese continuano ad essere maggiormente incentivate politiche di recupero edilizio dell’esistente in luogo della sostituzione. Il risultato di tale scelta è ben rappresentato dal mancato legame tra il valore immobiliare e la sicurezza strutturale dello stesso.
Inoltre va ricordato che le costruzioni sono dei prodotti tecnologici, realizzati con materiali soggetti a deperimento ed invecchiamento, che necessitano di manutenzioni e monitoraggi continui.
Gli edifici esistenti possono essere paragonati a dei vecchi pc o a delle vecchie auto, i cui livelli prestazionali e di sicurezza sono legati al contesto storico e culturale in cui furono progettati. Si possono così sostituire delle componenti o aggiungere parti non previste a progetto inizialmente, ma è impossibile aggiornarli alle prestazioni e alla sicurezza dei prodotti di ultima generazione.
Un ulteriore aggravio della situazione è riferibile alle brusche virate delle normative di settore e al mancato coordinamento legislativo.
I cambiamenti legislativi: l'obbligatorietà dal 2008
Gran parte del Nord Italia è stato riclassificato a basso o medio basso rischio sismico solo nell’anno 2003 a seguito dell’emanazione dell’OPCM 3274. Poiché la stessa ordinanza lasciava facoltà alle singole regioni di imporre l’obbligo o meno nelle zone a basso rischio, molti degli edifici più recenti risultano ancora progettati e costruiti senza criteri antisismici.
La problematica è stata risolta solamente a partire dal 1° luglio 2009, ovvero a seguito dell’entrata in vigore del DM 14/01/2008, il quale imponeva l’obbligo della progettazione sismica su tutto il territorio nazionale.
Per assurdo, risultano ad oggi, ai fini della definizione dei valori di compravendita, più importanti i parametri energetici che non quelli inerenti la sicurezza degli occupanti.
Un primo passo di svolta potrebbe leggersi nella recente emanazione del DM65/2017 (“Sismabonus”), il quale introduce la classificazione di sicurezza sismica ricalcando lo stile di quella energetica, ma i continui rinvii sull’introduzione del fascicolo del fabbricato per certo rallentano un cambio di mentalità.
Sulla base di queste premesse, e ricordando gli obblighi in capo ai datori di lavori, risulta evidente l’emergente necessità di approcciare all’analisi sismica secondo iter strutturati e guidati.
In particolare:
- Dlgs81/08:
- 17 (valutazione di tutti i rischi),
- 28 (sistemazione dei luoghi di lavoro),
- 29 (rielaborazione della valutazione dei rischi in relazione al grado di evoluzione della tecnica),
- 63 (stabilità e solidità dei luoghi di lavoro),
- 64 (regolare manutenzione e risoluzione dei difetti pregiudicanti la sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti),
- Codice civile:
- 2087 l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, «secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica», sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
- Codice penale:
- 40 …Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Un corretto approccio alla valutazione
Un possibile approccio alla valutazione potrebbe essere così sviluppato:
1) Commissionare uno studio di vulnerabilità degli edifici, scaffalature, impianti, ecc. ad un professionista qualificato e competente.
2) Eseguire una valutazione dell’esposizione al rischio sismico tenendo in considerazione la classificazione sismica del territorio, la vulnerabilità degli elementi strutturali e non strutturali, la popolazione esposta.
3) Aggiornare il Piano di emergenza aziendale e introdurre lo scenario specifico “evento sismico” precisando i comportamenti da adottare durante e post evento.
4) Inserire nel Piano di miglioramento, gli interventi di mitigazione e gestione del rischio sismico.
L’eventuale piano di miglioramento potrà essere strutturato sulla base degli esisti delle valutazioni del rischio e ricordando che generalmente, anche secondo le attuali leggi, non è necessario concentrare le azioni miglioramento sismico in un unico intervento, ma è possibile procedere anche tramite strategie alternative, che prevedono interventi più contenuti e graduali nel tempo.
Un iter possibile esclusivamente con l'ottenimento della consapevolezza che l’affidamento di una “valutazione della sicurezza” rappresenti solo l’inizio di un percorso iterativo che coinvolge i committenti pubblici o privati insieme ai tecnici, volto a valutare lo stato di salute e gli interventi necessari ma tenendo conto di tutte le esigenze economiche, tecniche e organizzative.
In conclusione, citando lo stesso comitato scientifico dell'Emilia Romagna “[…] i Committenti devono acquisire consapevolezza dell’esistenza di un “rischio sismico” e del fatto che tale rischio debba “essere gestito”; la componente tecnica è “solo” uno strumento, sia pure indispensabile e per il quale deve essere richiesta una adeguata qualificazione, a supporto comunque del processo di individuazione e gestione dello stesso rischio sismico”.
di Fausto Daquarti
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