231/01: il nuovo approccio delle autorità
La sicurezza sul lavoro e la normativa di riferimento è tema ricorrente nelle sentenze che vengono ogni giorno pronunciate nei tribunali in tutta Italia. L’attenzione da parte dell’autorità giuridica al rispetto delle norme di legge è capillare e la verifica dei livelli di prevenzione e tutela dei lavoratori è attività costante, cuore di ogni sentenza di assoluzione o condanna in materia. Ciò che va precisato è però l’evoluzione nella valutazione della responsabilità del datore di lavoro, dei soggetti parimenti responsabili nonché delle aziende stesse, al verificarsi di un infortunio sul lavoro.
Di seguito riportiamo un esempio di un comportamento sempre più costruttivo da parte dell’autorità giuridica in materia di effettiva e attenta verifica del grado di implementazione dei modelli di gestione e controllo da parte del competente organismo di vigilanza.
Da un modello “iperprotettivo” al modello “collaborativo”: la presa di consapevolezza della giurisprudenza
Le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno dato conto di come, nella materia degli infortuni sul lavoro, si sia ormai passati da un modello “iperprotettivo“, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, ad un modello “collaborativo“, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori i quali risultano a loro volta gravati dall’obbligo di osservanza di specifiche disposizioni cautelari e dall’obbligo di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Nell’ottica delle implicazioni e imputabilità delle persone fisiche e giuridiche responsabili ciò che più rileva è senza dubbio il superamento del principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" a favore del concetto di “area di rischio". La valutazione preventiva dell’area di rischio del lavoratore deve essere sempre oggetto di un’attenta valutazione preventiva da parte del datore di lavoro e delle imprese.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28/05/2019) 08-07-2019, n. 29538
Il caso di specie riguarda un tragico infortunio mortale occorso ad un operaio di un’acciaieria addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno. Egli, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l’impianto di verniciatura, accedeva all’interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli presenti fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro.
L’autorità giuridica ha escluso la responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa poiché “l’evento era stato conseguenza della insufficienza e/o facile eludibilità del sistema di protezione approntato dall’imputato” “laddove, sul piano controfattuale, la rispondenza del riparo fisso ai requisiti normativi avrebbe neutralizzato il comportamento imprudente della vittima, la quale, nel caso concreto” (agendo all’interno di una evidente “area di rischio” del lavoratore) “non aveva la disponibilità di utensili atti a rimuovere sistemi di fissaggio non precari”.
In riferimento al D.lgs. 231/01
Occorre inoltre precisare come la sentenza in commento rappresenti un chiaro esempio dell’attenzione oggi posta dall’autorità giuridica rispetto all’adeguatezza e concreta applicazione dei modelli di organizzazione e gestione.
Si evidenzia il grado di profonda analisi dell’efficace ed effettiva attuazione dei modelli di gestione 231 oggi poste in essere anche dalle corti territoriali. Viene precisato dalla Cassazione, infatti, come la verifica da parte dei tribunali di merito sia stata concreta poiché le critiche mosse rispetto alla non attuazione del modello sono state specifiche e puntuali e tutt’altro che generiche.
Nello specifico è stato ricordato come l’efficace attuazione del modello adottato dall’impresa passi attraverso la previsione di adeguate istruzioni operative per il rilevamento dei difetti e dei rischi che solo un’attività di auditing professionale e specifica può garantire.
La predisposizione del modello, inoltre, non garantisce l’esonero della responsabilità aziendale se ad essa non segue una concreta ed efficace attività di sorveglianza da parte di compente ODV.
In conclusione
La sentenza rappresenta un esempio di sviluppo di un comportamento sempre più costruttivo da parte dell’autorità giuridica in materia di effettiva e attenta verifica del grado di implementazione dei modelli di gestione e dell’effettivo controllo da parte del competente organismo di vigilanza.
La graduale attenuazione fino all’esonero della responsabilità delle imprese passa, per indicazione della stessa giurisprudenza, attraverso un’adeguata attuazione dei modelli 231 frutto di una consulenza tecnico – legale seria e professionale, che possa passare indenne l’analisi giuridica di tutte le fasi di implementazione e adozione del modello, anche relative alla successiva gestione e sorveglianza sui modelli da parte degli organi aziendali competenti.
di Marco Blengio
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